STATUTO
(Costituzione - Denominazione – Sede)
ART. 1
E' costituita in forma di organizzazione di volontariato l'Associazione di Volontariato denominata "PER FAR SORRIDERE IL CIELO – CLAUN IL PIMPA - ODV” di seguito , in breve “Associazione”.
Essa assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, a base democratica, apolitica, apartitica e aconfessionale. L’associazione è un Ente del Terzo settore. La sua durata è a tempo indeterminato.
A seguito dell’iscrizione nel Registro l’Associazione integra la propria denominazione con “Organizzazione di Volontariato” o “ODV”.
In conseguenza dell’iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l’associazione dovrà indicare gli estremi dell’iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
L’associazione ha sede legale nel comune di LEGGIUNO (VA).
Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune può essere deliberata dall’Organo di Amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma il solo obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2
(Statuto e Regolamento)
L’associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, del codice civile, e dei principi generali dell’ordinamento giuridico
Lo Statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione.
Esso è interpretato secondo i criteri di interpretazione dei contratti e dell’articolo 12 delle preleggi del codice civile.
L’assemblea delibera il Regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
Lo Statuto e il Regolamento vincolano alla sua osservanza gli aderenti all’associazione.
ART. 3
(Finalità)
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
In particolare intende promuovere e diffondere il volontariato, la clownterapia e la pedagogia del circo sociale in diversi contesti sociali.
ART. 4
(Attività)
L’Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale:
In particolare l’Associazione si propone di:
1. promuovere attività di volontariato clown in strutture pubbliche e private, nonché in tutti quei luoghi in cui sia presente uno stato di disagio fisico o psichico;
2. svolgere l’attività dei volontari-clown in Italia e nel Mondo, promuovendo la pedagogia del Circo Sociale e la Clownterapia, senza discriminazioni di sesso, etnia, religione e credo politico;
4. svolgere attività di assistenza sociale e formazione nel campo della Clownterapia e del Circo Sociale anche in collaborazione con Associazioni, ONG, Enti pubblici e privati volte a ridurre fenomeni come l’emarginazione e il disagio minorile, favorendo l’interculturalità e la socializzazione tra i giovani;
5. promuovere interventi rivolti a minori a rischio in case di correzione, comunità, scuole e strade su tutto il territorio nazionale, utilizzando come strumento la pedagogia del Circo Sociale e della Clown Terapia;
6. promuovere la realizzazione di corsi, convegni, stage in Italia e all’estero per informare e sensibilizzare la popolazione sull’uso della Clownterapia e del Circo sociale verso adolescenti e adulti in stato di disagio;
7. attuare collaborazioni con organismi nazionali ed internazionali, sia pubblici che privati;
8. realizzare ogni altra attività idonea al raggiungimento degli scopi sociali in linea con quanto sopra indicato.
9. impegnarsi per rendere coscienti i cittadini sui doveri di solidarietà, tramite la diffusione di notizie sulle realtà più povere e svantaggiate del mondo;
Le attività di cui sopra sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato dei propri associate.
Per l'attività di interesse generale l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
L’Associazione può esercitare, ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. 117/2017, attività di raccolta pubblica di fondi, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà aderire anche ad altri organismi, enti, associazioni o federazioni sia nazionali che internazionali di cui condivide obiettivi e metodi e che svolgono attività della stessa natura, nonché collaborare con Enti Pubblici e Privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
ART. 5
(Associati - Ammissione)
Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’assemblea.
La domanda di ammissione a socio deve essere presentata all’Organo di Amministrazione.
L’Organo di Amministrazione deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante.
Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l’aspirante socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all’assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.
I soci hanno il diritto di:
I soci hanno il dovere di:
I soci che tengono un comportamento difforme, che violino lo Statuto, il Regolamento o le disposizioni degli organi sociali, o che rechino pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione sono passibili di sanzioni disciplinari.
L’Organo di amministrazione, accertate le mancanze, dovrà intervenire e, a seconda della gravità del comportamento, applicare le sanzioni del richiamo, della diffida, della sospensione o della esclusione.
ART. 7
(Perdita della qualità di socio)
La qualità di socio si perde:
a) per morte;
b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
d) per esclusione.
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dall’ Organo di Amministrazione, mentre in caso di esclusione, la delibera dall’ Organo di Amministrazione deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea.
In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, all’associato devono essere contestati per iscritto – tramite comunicazione per posta elettronica o per raccomandata a/r - gli addebiti che gli vengono mossi con facoltà, per lo stesso, di replicare e/o di presentare giustificazioni.
L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta - tramite posta elettronica o per raccomandata a/r- la sua volontà all’Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare all'associato.
Il recesso diventa effettivo nel momento in cui la comunicazione perviene all’Organo di amministrazione, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’associazione.
La morosità nel pagamento della quota sociale nei termini fissati è considerato recesso volontario.
I soci receduti volontariamente o per morosità possono essere riammessi dall’Organo di amministrazione dietro pagamento della quota annuale, a richiesta scritta del socio stesso.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
ART. 8
(Del volontario e attività di volontario)
I soci-volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione . Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e dal Regolamento dell’associazione.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
ART. 9
(Gli organi Sociali)
Sono organi dell’Associazione:
a. l’Assemblea dei soci;
b. Organo di Amministrazione;
c. il Presidente;
I componenti degli Organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
ART. 10
(Assemblea)
L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L’Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca: almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del rendiconto economico consuntivo/bilancio, ogni qualvolta lo ritenga necessario dall’Organo di Amministrazione, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
Per convocare l’Assemblea, dall’Organo di Amministrazione si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.
Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea, almeno 15 giorni prima del giorno previsto[i].
L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione; l’ordine del giorno con i punti oggetto di discussione.
L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di una sola delega.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.
Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri dell’Organo di Amministrazione non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.
ART. 11
(Assemblea Ordinaria – compiti)
L’Assemblea Ordinaria indirizza tutta la vita dell’Associazione ed in particolare:
ART. 12
(Assemblea Straordinaria – compiti)
L’assemblea straordinaria delibera sulla modifica dell’Atto costitutivo, dello Statuto, sullo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione, liquidazione e devoluzione del patrimonio dell'Associazione.
Per le modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto l’Assemblea delibera con la presenza di almeno ¾ (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.
Per le delibere di scioglimento, trasformazione, fusione, scissione, liquidazione e devoluzione del patrimonio l’Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati.
ART. 13
(Organo di Amministrazione)
L’Organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione e la direzione dell’Associazione.
Esso pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per Statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci
All’Organo di amministrazione sono attribuite le seguenti funzioni, la cui elencazione è da intendersi esemplificativa e non esaustiva:
L’Organo di amministrazione è eletto ogni 10 anni ed è composto da un numero dispari di membri con un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove).
I componenti l’Organo sono eletti dall’Assemblea tra gli associati in regola con gli adempimenti Statutari e sono rieleggibili nel tempo.
Il numero dei componenti l’Organo di amministrazione è deliberato di volta in volta dall’Assemblea Ordinaria su proposta del Presidente.
Si applica l’art. 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’art. 2475-ter del codice civile.
L’Organo di amministrazione è convocato dal Presidente tramite avviso da far pervenire a ciascun membro, anche in modo informale (telefonico, posta elettronica, ecc.), con almeno 3 (tre) giorni di anticipo sulla data della riunione.
E’ convocato almeno una volte l’anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.
Il Presidente è tenuto a convocare l’Organo di amministrazione qualora lo richieda per iscritto la maggioranza dei suoi componenti.
Qualsiasi convocazione dell’Organo dovrà comunque contenere l’elencazione delle materie da trattare.
Le riunioni dell’Organo di amministrazione sono valide purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti, anche in audio o video conferenza.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal membro più anziano. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede quella riunione.
I membri dell’Organo di amministrazione ed i soci ammessi a presenziare alle riunioni sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse nell’ambito delle riunioni stesse.
Di tutte le riunioni dell’Organo di amministrazione deve essere tenuto verbale, sottoscritto dal segretario e dal presidente, contenente la sintesi degli argomenti trattati e le deliberazioni assunte.
In caso di assenza del Segretario i verbali di seduta (deliberazioni) vengono redatti e sottoscritti dal membro più giovane di età.
Tutti i soci che lo chiedono possono prendere visione dei verbali delle riunioni dell’Organo di amministrazione. I verbali stessi possono essere trasmessi ai soci anche attraverso mailing list o altri mezzi tecnologici che ne facilitino la diffusione.
L’Organo di amministrazione può far partecipare alle riunioni, senza diritto a voto, uno o più "esperti" solo in forma consultiva.
L’Organo di amministrazione, al fine dell'espletamento delle proprie mansioni, può avvalersi della collaborazione di tutti i soci.
In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più amministratori, compreso il Presidente, l’Organo di amministrazione provvede alla sostituzione per cooptazione, attingendo alla graduatoria dei non eletti; la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria.
Se la graduatoria elettorale è esaurita si procederà con elezioni suppletive per l’elezione dei membri da sostituire a quelli mancanti.
Qualora l’amministratore uscente non fosse disponibile a rimanere in carica fino alla nomina del nuovo amministratore, l’Organo di amministrazione opererà con pieni poteri sino all’elezione del nuovo membro.
In caso venga a mancare il Presidente tutti i suoi compiti vengono assunti dal Vice-Presidente limitatamente al disbrigo degli affari correnti – ordinaria amministrazione- e sino alla nomina del nuovo Presidente.
Se opportuno, per la gestione di questa fase e anche successivamente potranno essere ridistribuite le varie cariche all’interno dell’Organo di amministrazione.
I nuovi membri così nominati rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato originario dei loro predecessori.
Il venir meno della maggioranza degli amministratori o del limite minimo di membri previsto dallo Statuto comporta la decadenza dell’intero Organo di amministrazione che deve essere rinnovato.
L’Organo di amministrazione decaduto rimane in carica fino alla nomina del nuovo Organo per il disbrigo degli affari correnti.
Gli amministratori rimasti in forza indicono un’Assemblea dei soci per eleggere un nuovo Organo di amministrazione entro 3 mesi dall’evento che ha provocato la decadenza dell’intero Organo
ART.14
(Il Presidente)
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto dall’Organo di Amministrazione. E’ autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.
Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica dell’Organo di Amministrazione. Qualora l’Organo di Amministrazione, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
ART.15
(Vice Presidente)
Il Vice Presidente è scelto dall’Organo di amministrazione tra i suoi membri.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia mpedito all’esercizio delle proprie funzioni e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.
Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente
ART. 16
(Segretario)
Il Segretario è scelto dall’Organo di amministrazione tra i suoi membri.
Egli dirige le funzioni inerenti la gestione della segreteria dell’Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea, dell’Organo di amministrazione e coadiuva il Presidente e l’Organo di amministrazione nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.
Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali (Libri Verbali delle Assemblee e dell’Organo di amministrazione, Libro dei Soci e Registro dei Volontari dell’Associazione), garantendo la libera visione all’associato che lo richieda.
ART. 17
(Tesoriere)
Il ruolo di Tesoriere può essere svolto dal Presidente, dal Segretario, dal Vice Presidente o da altro consigliere eletto tra i membri dell’Organo di amministrazione.
Il Tesoriere coadiuva il Presidente nei seguenti compiti:
curare la gestione della cassa dell’Associazione
ART. 18
(Risorse economiche)
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
L’attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le attività di carattere generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
ART. 19
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste.
ART. 20
(Bilancio di esercizio)
I documenti di bilancio dell’Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Il Bilancio preventivo deve essere redatto utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo
Il bilancio di esercizio e la relazione di missione sono predisposti dall’Organo di amministrazione e devono essere approvati dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
ART. 21
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)
I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017
ART. 22
(Assicurazione dell’organizzazione)
L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.
ART. 23
(Libri)
Oltre alle scritture prescritte nell’art. 13 (scritture contabili e bilancio) del D. Lgs. 117/2017, l’associazione deve tenere i seguenti libri:
I Verbali di Assemblea o dell’Organo di amministrazione devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
Ogni Verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.
Gli associati hanno diritto di esaminare personalmente, o per il tramite di professionisti dagli stessi incaricati, i suddetti libri associativi in ogni momento, secondo le modalità previste dallo Statuto o dal Regolamento, e compatibilmente con le esigenze organizzative dell’Organo di amministrazione.
ART. 24
(Lavoratori)
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.
Si rinvia a quanto previsto dagli articoli 16 e 33 del D. Lgs. 117/2017 ed alla normativa vigente in materia.
ART. 25
(Scioglimento dell’associazione)
In caso di scioglimento dell’associazione, deliberato a norma degli articoli precedenti, l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
ART. 26
(Devoluzione del patrimonio)
In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell’Associazione che residua dopo la liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale di cui all’art. 45 comma 1° del D. Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre Associazione o Enti di volontariato avente finalità analoghe, il tutto secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
Nelle more di costituzione del Registro Unico resta in vigore la normativa prevista del Decreto Legislativo 460/1997.
ART. 27
(Controversie)
Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci ovvero tra questi e l’Associazione o i suoi organi, ivi incluse quelle promosse da e nei confronti di amministratori e comunque relative al rapporto sociale, al presente Statuto, al Regolamento, saranno previamente devolute al tentativo di mediazione secondo le disposizioni del Regolamento di Mediazione Civile e Commerciale dell’Organismo di Mediazione della CCIAA di Varese.
I soci si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.
ART. 28
(Disposizioni finali)
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano le disposizioni delle leggi vigenti in materia ed i principi generali dell’ordinamento giuridico.